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CIRCOLAZIONE STRADALE - DUBBI e SICUREZZA -

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CIRCOLAZIONE STRADALE - DUBBI e SICUREZZA -

Messaggioda pirata » dom 13 apr 2008 20:15

:police: Circolazione Stradale, :mezzo: tutto quello che c'è da sapere sul Codice della strada. Vi darò comunicazione a cadenza settimanale su tutti gli articoli di nostro interesse e/o più facili da violare per noi , se avete domande in merito non esitate, chiedete oggi per stare traquilli domani. :biker: :biker: :biker: :biker:
:32: I LIMITI MASSIMI DI VELOCITA’ ART. 142 CDS

130 km/h per le autostrade (su alcuni tratti autostradali aventi a particolari caratteristiche, è possibile elevare il limite massimo a 150km/h. (tale limite dovra’ essere segnalato)
110 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade locali; sino a 70km/h per le strade urbane a scorrimento veloce; 50km/h in qualsiasi centro abitato.
(Ci sono altri limiti di velocità da rispettare ma non riguardano noi.)

:guida: :mezzo: :plane: LE CATEGORIE DELLE PATENTI: ART.125 COMMA 3° CDS

Le patenti B,Ce D conseguite fino al 26.04.1988, sono valide anche per la guida in Italia di motocicli senza limitazioni.
Quelle conseguite successivamente non abilitano alla guida di motocicli di cilindrata superiore a 125 cc e di potenza superiore a 11 kw.
La Patente “A” limitata abilita alla guida di motocicli sino a 125 cc e 11 kw
(In caso di infrazione alle predette regole riguardanti le Patenti, la stessa viene immediatamente ritirata dagli accertatori.)

:nono: LIMITAZIONI ALLE PATENTI : ART 117 COMMA 5° CDS

Per i primi tre anni dal conseguimento della patente italiana, e comunque non prima di aver raggiunto l’eta di 20 anni non è consentita la guida dei motocicli di potenza superiore ai 25 kw e/o di potenza specifica, riferita alla tara superiore a 0,16 kw/kg. Se di età superiore ai 21 anni la prescrizione dei due anni si applica solo ai conducenti titolari di patente italiana. I limiti di velocità prescritti per i neopatentati sono 100 km/h sulle autostrade e 90 km/h sulle strade extraurbane principali.

:dl: TRASPORTO DI OGGETTI ART . 170 COMMI 5° E 6° CDS

Sui motocicli , è vietato trasportare oggetti chew non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all’asse della scooter/moto o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta cm, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente.

:r1: USO DEL CASCO ART. 171 COMMI 1° e 2° CDS

l’uso del casco è obbligatorio, per conducenti e passeggeri di ciclomotori e motocicli, a due ruote. Se il casco non è perfettamente allacciato ricorre la violazione del senza casco, praticamente come se non lo indossate. Sono esentati dall’uso del casco, i conducenti e passeggeri di motoveicoli a tre o quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa e/o di cellula di sicurezza a prova di crash e sistemi di ritenuta e dispositivi.


:mezzo: :mezzo: VELOCITA' NON COMMISURATA ART.141 COMMI 1° e 11°

Questa ipotesi di infrazione e residuale, nel senso che si ricorre ad essa quando la condotta di guida si manifesta in ipotesi non riconducibili agli altri commi dell’articolo, ovvero circolava alla guida del Tmax a velocità non commisurata alle caratteristiche e stato d’uso del mezzo o della strada e del traffico, e tale da creare pericolo per la sicurezza delle persone e causa di disordine per la circolazione.


:guida: :guida: CONTROLLO DEL MEZZO; ART 141 COMMI 2° e 11°

Il conducente del mezzo deve avere sempre il controllo dello stesso ed essere in grado di arrestarsi entro gli spazi liberamente osservati e di compiere in condizioni di sicurezza tutte la manovre richieste per evitare qualsiasi pericolo.


:g: :g: :ops:
INCAUTO AFFDAMENTO:ART. 115 COMMA 5°

L’incauto affidamento, un violazione che si contesta ogni volta che una persona che ha la materiale disponibilità del tmax.affida o consente la guida a chi non si trova nelle condizioni di idoneità o di età prescritta.


:police: :police: :police: :ops:
COSA TEMERE
Viaggiamo tranquilli, in sella ai nostri special street-legal: “Ma il rischio che si corre guidando un Tmax con accessori non omologati è alto”,
1) Per le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali che impongono l’aggiornamento della carta di circolazione la violazione è all’art. 78 del C.d.S., che precede il pagamento di una sanzione amministrativa di 370 euro entro 60 giorni ed il ritiro della carta di circolazione, che viene inviata alla M.C.T.C. per la revisione straordinaria.

2) Per le modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali che non prevedono l’aggiornamento della carta di circolazione o la mancanza di dispositivi previsti dalla legge la violazione è agli artt. 71, 72 e 79 del C.d.S. che prevedono il pagamento di una sanzione amministrativa di 74 euro”. Vale a dire: se si viene “beccati” con uno scarico non omologato, con il motore “truccato” o con pneumatici di misura diversa da quella riportata sul libretto, il fio da pagare, oltre alla sanzione amministrativa, è di rimanere a piedi finché non si riporta il veicolo nelle condizioni originali. Se invece mancano specchietti o indicatori di direzione, l’ammenda è decisamente ridotta.


:rtfm: :rtfm:
PATENTE A PUNTI

Nel già riformulato art. 126-bis cds l'obbligo della delazione in caso di multa con penalità senza fermo immediato compete a qualsiasi obbligato in solido oltre che al proprietario del veicolo. Ora la comunicazione dei dati dell'autista deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione contro i precedenti 30. L'inosservanza dell'obbligo di fornire i dati richiesti è punita direttamente dallo stesso articolo con una sanzione diminuita rispetto alla precedente da € 357 a € 250. Ma sempre che l'interessato non rappresenti un giustificato e documentato motivo di amnesia diligente. In tal caso, infatti, non si potrà procedere alla decurtazione di punteggio e neanche all'applicazione della sanzione pecuniaria e sarà la polizia stradale in prima istanza a dover valutare le giustificazioni fornite.


:r1: :r1: :pale: :pale:
REATI IN MOTO
Resta la confisca del veicolo a due ruote solo per l'ipotesi di commissione di reati con l'impiego di un ciclomotore o di un motoveicolo senza differenza tra utente maggiorenne e minorenne



:tavernello :tavernello :blush:

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA IL NUOVO DERETO BIANCHI

Con l’introduzione, 15 giorni fa, del decreto Bianchi, in tema di sicurezza stradale e, specificatamente, riguardo la guida in stato di ebbrezza, oltre a stabilirsi la quantità minima di alcol che consente di viaggiare, superata la quale scattano le sanzioni, si sono anche stabiliti tre criteri di punibilità a seconda del grado di alcolemia nel sangue del soggetto fermato, discernendo anche l’eventualità in cui il conducente abbia, o meno, provocato un incidente della strada.
Per chiarire al meglio l’influenza dell’alcol nel sangue, si prende ad esempio un uomo di una settantina di chili di peso e una donna di circa 60 chilogrammi, quest’ultima, per questioni metaboliche e fisiologiche, e più soggetta dell’uomo ad ubriacarsi, oltre al fatto, che l’alcol nel sangue, raggiunge livelli diversi in dipendenza di più fattori che incidono nell’organismo.

Tuttavia , in linea di massima, in soggetti sani, valgono queste misure:
Una lattina di birra da 330ml oppure un bicchiere di vino da 125 ml, o un aperitivo da 80 ml o, infine un cocktail da 40 ml.,m a stomaco pieno apportano nel sangue, una quantità di alcol pari a 12 grammi per litro, ovvero 0,2 grammi/l fino a 0,5 gr/l ciò non comporta alcuna sanzione in caso di controllo delle forze dell’ordine, occorrerebbe dire , comunque, che anche in questo stato un minimo di buon senso dovrebbe imporre al conducente una maggiore prudenza, perché anche in questa quantità minima di alcol nel sangue ha effetti negativi sulla guida.

Superata questa soglia, scattano le sanzioni, da notare che per superare lo 0,5 gr/l , basta bere 2 birre e un aperitivo, per l’uomo, mentre per la donna la supera con 2 aperitivi e mezzo. Detto questo il neo dereto Bianchi prevede una multa da 500 a 2000 euro la sottrazione di 10 punti dalla patente e l’arresto fino ad un mese, per chi al controllo, si trovi in queste condizioni, ovvero con un tasso alcolemico superiore a 0,5 fino a 0,8 gr/l.

Superato anche detto limite e se ad un controllo si viene sorpresi con un tasso alcol emico nel sangue superiore all’0,8 fino a 1,5 gr/l che potrebbe essere la conseguenza dell’ingestione di 2 bicchieri di vino e 2 birre più un superalcolico, per l’uomo e tre bicchieri e mezzo di alcolici vari per la donna.

La sanzione andrà da 800 a 3.200 euro, più la sottrazione di 10 punti della patente, oltre alla sospensione della stessa per un periodo che va da 6 mesi ad un anno, oltre all’arresto fino a tre mesi (a discrezione del magistrato).
Laddove a d un controllo ci si trovi nella condizione di detenere una quantità di alcol nel sangue superiore a 1,5 gr/l, la sanzione cui si andrà incontro sarà costituita da una multa da 1.500 fino 6.000 euro, la sottrazione di 10 punti dalla patente di guida, la sospensione della stessa per un periodo compreso da 1 a 2 anni, l’arresto fino a 6 mesi, e l’eventuale revoca della patente in caso di recidiva nel biennio.
MA ATTENZIONE, se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente le pene si raddoppiano.


FARI ALLA XENO :police:
:dl: non ci sono articoli del codice della strada, specifici, che vietano il montaggio e l'uso dei fari allo xeno, ci sono gli artt, 71 e 72 del codice della strada che prevedono: :police: :police: :police: :police:
Chiunque circoli con una moto non conforme alle prescrizioni stabilite dal regolamento (marmitta aperta, ruote maggiorate, ecc ecc) e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da euro 71,05 a euro 286,65. :nono: in nessuno di questi casi e previsto il ritiro della carta di circolazione.

TRASPORTO DI MINORE DI ANNI 5 :bounce :bounce :bounce

Il divieto è posto per tutti i motocicli, qualsiasi età o patente abbia il conducente.

1.ultima disposizione esclude prima di tutto che un bimbo possa essere trasportato in piedi davanti al conducente;

2.SICURAMENTE è vietato il trasporto su tali mezzi di un minore di anni 5 anche se in grado di utilizzare un dispositivo omologato (casco).

Tale violazione prevista dall’art.170 comma 1 bis e 6-bis, prevede la sanzione da 148 euro a 594.
:eek: :eek: :eek:

GUIDA DI MOTOCICLO CON IMPEDIMENTO :bicicle: :bicicle:

L’art 170 comma 1 e 6 del Codice della Strada prevede che alla guida del motociclo non puoi:

1.avendo impedito l’uso delle braccia o delle mani o piedi;

2.stando seduto in posizione scorretta;

3.reggendo il manubrio con una sola mano pur non ricorrendo la necessità di manovra o segnalazione;

4.sollevando la ruota anteriore, insomma tutto quello che rende pericolosa la guida del nostro Tmax.

Cosa prevede: sanzione da 70 a 285,00 euro, fermo amministrativo di 60 giorni, e la decurtazione di 1 punto dalla patente.

TRASPORTO DI OGGETTI CON IL NOSTRO MEZZO: :guida: :guida:

Potete trasportare tutto quello che volete ma attenetevi alle seguenti regole:

:mur: oggetti che risultano non solidamente assicurati;

:nono: oggetti sporgenti lateralmente rispetto all’asse del mezzo di oltre 50 cm;

:cen: oggetti sporgenti longitudinalmente di oltre 50 cm rispetto alla sagoma del Tmax;

:pale: oggetti che impediscono o limitano la visibilità del conducente;

:fish: eventuali animali (ho visto trasportare dei cani come passeggeri)
Ultima modifica di pirata il dom 26 ott 2008 19:12, modificato 7 volte in totale.
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Re: CIRCOLAZIONE STRADALE - DUBBI e SICUREZZA -

Messaggioda pirata » gio 17 giu 2010 16:47

:pirate: nuovo codice della strada qui alcuni articoli modificati e nuovi. :police: :scratch:

[textarea]Articolo 126 bis - Patente a punti :biker: :biker: :iroc: :iroc:
Per riottenere i punti persi finalmente viene introdotto un vero e proprio esame le cui modalità saranno decise dal Ministero. Dopotutto era assurdo che non vi fosse nemmeno una prova finale, cosa che ha permesso di regalare punti senza grosse difficoltà.
Brutte notizie per i recidivi che rischiano di dover rifare la patente anche prima della perdita totale dei punti, il comma 6 è stato infatti così modificato:
"6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. ..."
Novità interessante riguarda la guida sicura. Infatti "con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle risultanze di un'apposita attività di studio e di sperimentazione, sono disciplinati i corsi di guida sicura avanzata, con particolare riferimento ai requisiti di idoneità dei soggetti che tengono i corsi, ai relativi programmi, ai requisiti di professionalità dei docenti e di idoneità delle attrezzature."
Disciplinando con precisione le attività di guida sicura il legislatore ha previsto che la frequenza di un corso di guida sicura avanzata potrà permettere il recupero di 5 punti dalla patente. Una scelta intelligente anche perché questi corsi sono molto più formativi dei classici corsi per il recupero dei punti persi[/textarea]

[textarea]Articolo 128 - Revisione della patente di guida :tavernello :tavernello :tavernello
Varie le novità introdotte, una molto interessante ma che potrebbe far discutere:
Comma "1-bis. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente".
In pratica chi dovesse finire in terapia intensiva o in un reparto di neurochirurgia si vedrà costretto a revisionare la propria patente visto che potrebbe avere subito danni importati che ne pregiudicherebbero la guida. Tuttavia la revisione prevede solo l'idoneità medica quindi i disagi per gli utenti dovrebbero essere limitati. Di contro eventuali soggetti non idonei alla guida saranno interdetti.
Altri due i nuovi commi previsti dal Senato per l'articolo 128:
"1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
1-quater. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida."
Gli articoli sono chiari e quindi non necessitano di alcun commento, resta da capire cosa si intende per "lesioni gravi" per evitare che si possa incorrere in inutili ricorsi.
Per quanto riguarda le sanzioni "chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater"
•[/textarea]

[textarea]Articolo 126 - Durata e conferma della validità della patente di guida :study: :study:
In caso di rinnovo non sarà più utilizzato l'adesivo da applicare sulla patente.
• La motorizzazione emetterà una nuova patente recante la nuova data di scadenza. Questa decisione probabilmente deriva dal fatto che alla lunga l'adesivo tende a scolorirsi e a diventare illeggibile. "Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità".
• La soluzione appare costosa e forse poteva essere scelta una strada diversa (es: adesivi plastificati).[/textarea]
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Re: CIRCOLAZIONE STRADALE - DUBBI e SICUREZZA -

Messaggioda pirata » gio 17 giu 2010 17:00

:pirate: Questo e molto importante per noi.

[textarea]Articolo 170 - Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote :kiss: :kiss:

Questo articolo porta con sé due grosse novità che sicuramente faranno discutere non poco.
La prima riguarda il trasporto di eventuali minori di 12 anni che dovranno viaggiare "in un apposito sedile di sicurezza, con appoggi per gli arti inferiori e superiori, conformi al tipo omologato secondo la normativa stabilita con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti".
Normativa che dovrà essere emanata dal Ministero entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge ma la cosa che stupisce è che l'obbligo per i cittadini scatterà 90 giorni dopo l'entrata in vigore della legge. Quindi tutti i centauri d'Italia avranno solo 30 giorni per mettersi in regola... sperando che i prodotti siano disponibili sul mercato e che vi sia la giusta informazione sui prodotto omologati. Già ci immaginiamo la confusione!
Per di più bisogna capire se l'uso del seggiolino sia davvero la soluzione migliore, perché restare attaccati alla moto non sempre è conveniente... Inoltre quale sistema di ancoraggio sarà realmente efficace visto che moto e scooter sono totalmente diversi per forme e dimensioni? Per i seggiolini auto esiste uno standard da anni (ISOFIX o Cinture di sicurezza) mentre per le moto no.
Altra novità riguarda la velocità massima consentita nel caso in cui si trasportino bambini di statura inferiore ad 1,5 metri cioè 60 km/h. Nel caso in cui si viaggi su strade con limiti MINIMI superiori ai 60 km/h si potrà viaggiare anche a 70-80-90... basta che non vengano superati i limiti MINIMI in quel momento prescritti.
Resta da capire una cosa: come mai si è scelta l'altezza come parametro di valutazione che casualmente coincide con il limite prescritto per le cinture? Per le cinture di sicurezza l'altezza minima ha un senso (se si è più bassi di 1,5 metri c'è il rischio che il corpo scivoli sotto la cintura) ma per le moto proprio non l'ho capita[/textarea]

[textarea]Articolo 117 - Limitazioni nella guida :bicicle: :bicicle:

Torna in campo la tanta bistrattata e discussa limitazione per i neo patentati.
Per il primo anno non potranno guidare "autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t (prima era 50kW/t). Nel caso di veicoli di categoria M1 (cioè le auto comuni), ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW" (cioè 95 cv).
Ci chiediamo se la limitazione verrà introdotta davvero o sarà rinviata come al solito?
Importante precisare che le limitazioni "si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge". Quindi per chi ha già conseguito la patente prima di questo periodo tale limitazione non ci sarà[/textarea]

[textarea]Articolo 95 - Carta provvisoria di circolazione, duplicato ed estratto della carta di circolazione :mezzo: :mezzo:

Richiedere ed ottenere il duplicato della carta di circolazione sarà più semplice anche se il duplicato viene richiesto per smarrimento, deterioramento o distruzione dell'originale.
Un ulteriore passo in avanti verso la semplificazione amministrativa, sperando che funzioni[/textarea]
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Re: CIRCOLAZIONE STRADALE - DUBBI e SICUREZZA -

Messaggioda pirata » gio 13 nov 2014 11:51,
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il nuovo art 94 comma 4 bis CDS :dl:


La casistica è ampia, ma non sterminata come si poteva temere a prima vista. E, soprattutto, spesso è composta da situazioni fuori dalla vita ordinaria della maggior parte dei cittadini e delle imprese. Così l'obbligo di comunicare alla Motorizzazione il nome di chi utilizza per periodi superiori a 30 giorni un veicolo/ motoveicolo del quale non è intestatario avrà ricadute pratiche inferiori agli allarmismi che stanno emergendo in questi ultimi giorni tra famiglie, professionisti, imprenditori e, talvolta, anche tra le forze dell'ordine.


Non solo perché gli obblighi non riguardano le situazioni già in essere (per le quali chi lo volesse avrà solo una facoltà di comunicarle), ma solo quelle che "sono nate" il 3 novembre; il ridimensionamento delle preoccupazioni emerge dall'ultima circolare della Motorizzazione e dallo spirito della norma che ha portato a introdurre questa sorta di intestazione temporanea dei veicoli


Veicoli e comodato d'uso: tutti gli adempimenti
La norma mira in prima battuta a far emergere situazioni che non è mai stato obbligatorio denunciare e che sarebbe opportuno fossero "trasparenti", ma non impone di denunciare tutto. In particolare, si riferisce ai casi in cui un soggetto circola abitualmente con un veicolo che non risulta intestato a lui e ha stipulato con l'intestatario un contratto di comodato (non importa se scritto o verbale). Quindi, restano fuori dall'ambito di applicazione della norma tutti i casi comuni di prestito o di uso condiviso che si possono verificare comunemente in famiglia (per i conviventi nello stesso nucleo c'è un'esenzione esplicita), tra amici o in azienda. E, visto che il comodato è un contratto a titolo gratuito, sono esclusi anche i veicoli aziendali (sia di proprietà dell'impresa sia presi a noleggio o in leasing da quest'ultima) dati in fringe benefit; per quelli noleggiati, inoltre, apparirà il nome dell'azienda e non quello dell'utilizzatore.

In sostanza, l'obbligo riguarda le situazioni in cui un soggetto usa un mezzo e ne dispone come se ne fosse il proprietario ma non lo è e, per esercitare questi diritti, si mette d'accordo con chi ne risulta intestatario senza versargli alcun corrispettivo. Può accadere in molti casi, di diversa natura: quello del professionista che non ha interesse ad "apparire", del comune automobilista che abita in una zona con tariffe Rc auto molto alte, dell'autotrasportatore che voglia disporre di mezzi che eccedano la sua capacità professionale, del criminale che ha bisogno di prestanome o, più banalmente, di chi cerchi di sottrarsi a responsabilità su multe, incidenti e bollo auto.

:biker: :biker: :biker: :biker: Va precisato che il comodatario può a sua volta affidare il mezzo ad altri (compreso il proprietario), ma solo in maniera occasionale: il subcomodato non è consentito.
In ogni caso, nulla vieta di formalizzare altre situazioni di carattere più "familiare": per esempio, il padre che voglia "responsabilizzare" il figlio che usa l'auto intestata a lui può comunicare il nome alla Motorizzazione, in modo che multe e altre contestazioni gli arrivino direttamente (fermo restando il principio dell'articolo 196 del Codice, secondo cui normalmente l'intestatario risponde in solido).

:ghat: :ghat: Fin qui le indicazioni che si traggono dai princìpi ispiratori della norma. In fase attuativa si è poi deciso di includere nell'ambito di applicazione alcune casistiche specifiche per le quali non c'era alcun obbligo (si veda anche la scheda qui a destra):
- variazione di denominazione di enti e imprese o di generalità di persone fisiche;
- affidamento in custodia giudiziale;
- intestazione a soggetti incapaci;
- immatricolazione di veicoli con targa Polizia locale;
- uso da parte di eredi dell'intestatario defunto (va annotato anche se non si intende accettare l'eredità);
- rent to buy (formula contrattuale ammessa sia per le persone fisiche sia per quelle giuridiche e poco diffusa; come per le case, consente di acquisire immediatamente la disponibilità di un bene che sarà intestato ad altri, pagando un canone periodico e subentrando nella proprietà al termine stabilito, previo pagamento del saldo);
- veicolo che fa parte del patrimonio di un trust e viene utilizzato dal trustee.


:rtfm: :rtfm: :rtfm: :rtfm: Tutte le comunicazioni vanno effettuate entro 30 giorni dal momento in cui ha inizio la situazione da comunicare. Se si tratta di un contratto con scadenza, vanno comunicate anche quest'ultima e l'eventuale proroga del contratto che superi i 30 giorni (ma per la locazione senza conducente la proroga s'intende come implicita fino a quando il noleggiatore comunica di essere tornato in possesso del mezzo). I 30 giorni si contano in modo ordinario e consecutivo e non ha importanza il fatto che capitino a cavallo di fine anno.

ho cercato di fare un piccolo riassunto dell'immensa norma, di fatto per noi resta che il Tmax deve essere intestato a chi lo guida, non era un mio problema perché il mio già non lo guidava nessuno :P

Se avete dubbi non esitate a chiedere :pirate:
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Re: CIRCOLAZIONE STRADALE - DUBBI e SICUREZZA -

Messaggioda silverloren » dom 18 gen 2015 09:49,
utilizza » Firefox 3.5.6 Firefox 3.5.6 » Sconosciuto Sconosciuto ».

Miiiii !! Mi tocca prendere un giorno di ferie x leggere tt.
[emoji6] [emoji54] [emoji57] [emoji634]
Scherzoo!! Bel riassunto.
Grazie
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Re: CIRCOLAZIONE STRADALE - DUBBI e SICUREZZA -

Messaggioda pirata » dom 18 gen 2015 18:11,
utilizza » Firefox 3.5.6 Firefox 3.5.6 » Sconosciuto Sconosciuto ».

Ci sono delle nuove cose nuovo articoli che a breve posterò aspetta prima di prendere le ferie
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